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Come cambia il mercato del gioco: occhio alle offerte illusorie
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La Sapar ravvisa la necessità, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle imprese associate, di fornire adeguata informazione sui cambiamenti in atto nel mercato del gioco e, in particolare, nella realtà delle ricevitorie e dei c.d. punti di vendita ove il gioco è attività accessoria.
La Sapar - Associazione di categoria che riunisce da oltre 40 anni circa 1500 imprese dell’automatico da intrattenimento, oggi individuabili quali imprese fornitrici di servizi nel settore del gioco e operatori di gioco qualificati nella offerta di gioco pubblico mediante la messa a disposizione nei pubblici esercizi di apparecchi da gioco da intrattenimento c.d. NewSlot - ravvisa la necessità, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle imprese associate, di fornire adeguata informazione sui cambiamenti in atto nel mercato del gioco e, in particolare, nella realtà delle ricevitorie e dei c.d. punti di vendita ove il gioco è attività accessoria.
l mercato del gioco - ad opera di Aams e della vasta legislazione degli ultimi anni - ha subito profonde modificazioni ed, in particolare, l’intera raccolta di gioco pubblico con vincita in denaro è gestita dall’Aams attraverso concessionari di stato, individuati con procedure di selezione (bandi di gara per l’assegnazione della rete di distribuzione e di raccolta dei vari prodotti di gioco).
Ad oggi lo Stato ha indetto le procedure di selezione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici (vedi nota 1 in calce) in attuazione dell'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani - Visco). In pratica, lo Stato ha assegnato a moltissime società il diritto ad attivare diverse migliaia di punti di raccolta di scommesse ippiche o sportive il pubblici esercizi (6.300 punti di vendita di gioco sportivo e n. 10.000 punti di vendita di gioco ippico); ciò ha comporta che i locali in cui le scommesse potranno essere effettuate saranno molti di più rispetto alle attuali ricevitorie: in dettaglio sono andati a bando n. 1.900 negozi di gioco sportivo e n. 500 di gioco ippico (le nuove sale di sommesse), e di 4.400 punti di gioco sportivo e n. 9.500 di gioco ippico (c.d. corner).
Il mercato dunque si è aperto alla liberalizzazione, alla concorrenza, e così dovrà avvenire per tutti gli altri prodotti di gioco nei prossimi anni, con bandi aperti a molti operatori - o aspiranti operatori - di gioco: soprattutto i locali dove il gioco è una attività accessoria (es. i bar, ecc.) saranno oggetto di un sempre maggiore allargamento e diversificazione di prodotti di gioco e di operatori che possono effettuarne la raccolta; alcuni prodotti di gioco, invece, saranno autorizzati solo nei “negozi specializzati” (le nuove sale scommesse) e nei luoghi in cui il gioco è attività prevalente (sale pubbliche da gioco e sale Bingo).
La realtà del gioco distribuito da alcuni locali privilegiati, le ricevitorie, non esisterà più o sarà molto diversa, essendo possibile giocare quasi dovunque.
ENALOTTO E GIOCHI OPZIONALI
Tra i bandi di prossima emanazione il più vicino nel tempo è sicuramente quello del Superenalotto.
In relazione all’Enalotto ed ai sui giochi opzionali (tra cui il Superenalotto) la relativa concessione era stata in passato prorogata senza indire una procedura di assegnazione di evidenza pubblica (bando); a seguito di ricorso al Consiglio di Stato il rinnovo effettuato senza uno specifico bando è stato annullato, di conseguenza la finanziaria 2007 (Legge del 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 90 e 91 - per i testi integrali vedi oltre) ha disposto che entro il 1° luglio 2007 l’Enalotto ed il Superenalotto debbono essere assegnati, mediante di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria.
Conseguentemente la Società che ad oggi è titolare della concessione potrà partecipare, ovviamente, alla selezione, ma non è detto che vinca nuovamente il bando; è altrettanto ovvio che, fino a quando la gara non sarà completata, nessun operatore potrà promettere e garantire agli esercenti - aspiranti ricevitori - ed agli attuali titolari di ricevitorie di fornire o sottrarre il gioco di cui ancora non si conosce il concessionario futuro.
Preme sottolineare che attualmente la continuità del servizio (enalotto e superenalotto) è stata garantita, prevedendo la possibilità di una proroga massima fino al 31.12.2007, solo nel caso in cui non siano state completate le formalità conseguenti al bando per l’individuazione del nuovo concessionario.
Pertanto gli agenti che contattano con grande frequenza esercizi pubblici e commerciali proponendo svariati prodotti di gioco (ad esempio l’installazione di corner ippici o sportivi), lasciando intendere che accettare di installare il “corner” permetterà di conservare o acquisire una ricevitoria del Superenalotto, commettono un grave errore di informazione.
Non solo, ma qualunque clausola con la quale l’esercente si impegna da subito a commercializzare ulteriori giochi compresa l’installazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui al comma 6 dell’art. 110 Tulps, scommesse, concorsi pronostici, servizi e/o prodotti che verranno proposti, le cui condizioni, modalità e termini che regoleranno la relativa commercializzazione saranno pattuiti in separati contratti, limita fortemente - in alcuni casi preclude - la possibilità dell’esercante di poter ottenere, in futuro, da altre società, offerte di nuovi prodotti (allo studio di AAMS) che nessuno può prevedere, oggi, se saranno commercializzabili o meno dagli attuali concessionari di giochi (di scommesse o altri giochi ad es. il lotto). Creare un locale con tutti i prodotti di un solo concessionario potrebbe voler dire rimanere con una offerta di gioco molto limitata per il pubblico e perdere costantemente la propria clientela attratta da giochi nuovi e più competitivi.
Molto importante è infine sottolineare che un agente commerciale, vero o improvvisato, di grandi o piccole società operatrici di gioco, che costringesse o facesse pressioni o, peggio ancora, minacce per convincere, in occasione della proposta di un singolo prodotto di gioco, a firmare anche per altri prodotti, falsa la concorrenza e, spesso, potrebbe commettere dei reati (in casi di particolare gravità bisogna segnalare tali comportamenti all’Aams e alla Procura della Repubblica).
(1) Scommesse a quota fissa, scommesse a totalizzatore, concorsi pronostici ippici e sportivi, totip, ippica nazionale, giochi di abilità a distanza, ed altri giochi pubblici basati su eventi ippici e sportivi, non ancora oggetto di concessione ma commercializzabili successivamente all’espletamento della gara, quando A.A.M.S. riterrà opportuno inserirli tra l’oggetto delle concessioni.
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Legge del 27/12/2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2006 - supplemento ordinario)
art. 1 Testo: in vigore dal 01/01/2007 (omissis) 90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri: a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco; b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale; c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori; d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi; e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto. 91. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operatività' della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.
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Calendario
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Data: 31/07/2010 Ora: 10:46
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