FAQ - FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS
DOMANDE FREQUENTI
PONI
UNA DOMANDA CHE RITIENI DI PUBBLICA UTILITA'
- Per poter iniziare l'attività di distribuzione e
gestione anche indiretta di apparecchi
comma 6 e 7 quali moduli bisogna presentare al comune?
- In Comune mi hanno chiesto di allegare alla DIA la
copia dei nulla osta degli apparecchi da installare. È
una richiesta lecita?
- Quando scade il nulla osta rilasciato nel 2006 e
2007?
- Qual è il limite di apparecchi installabili in un
locale?
- Quali sono le sanzioni per
mancato rispetto del contingentamento?
- Quali sono le tipologie di
apparecchi contingentati?
- Dove è possibile installare
gli apparecchi di cui al comma 6a e 7 del Tulps?
- Qual è la procedura di
dismissione degli apparecchi?
- Qual è la procedura
da seguire per la rottamazione delle AWP dimesse?
- Dove ritirare i certificati di esito positivo della
verifica tecnica di conformità?
- Dove si ritirano le smart card?
Fisco e tasse
- L'esenzione IVA si applica sia per il gestore
che per l'esercente?
- Come viene
calcolato il PREU?
- In
caso di furto dell'incasso, esiste la possibilità di richiesta di rimborso
delle somme versate a titolo di PREU al Concessionario?
- A chi va versato il PREU?
- Se il Concessionario,
per qualsiasi motivo, non dovesse versare il PREU, il gestore è costretto a
versarlo di nuovo?
-
Quali
sono gli imponibili degli apparecchi meccanici?
- Come
va assolta l'ISI?
- Come
va assolta l'IVA?
- Quali sono gli importi da versare alla SIAE per le
esecuzioni musicali?
- Entro quando si versano i tributi SIAE?
I Servizi Sapar
- Come iscriversi alla Sapar?
- Quando scade l'iscrizione
alla Sapar?
- Come effettuare il pagamento?
- Come abbonarsi alla Rivista
Automat?
[È necessario protocollare o inviare al Comune la DIA
e dopo 30 giorni comunicare l'avvio
dell'attività]
[Molti comuni richiedono l'allegazione
alla DIA di copia dei nulla osta degli apparecchi da installare o la
comunicazione di eventuali variazioni di apparecchi della stessa tipologia. Si
tratta di una richiesta infondata e che trae origine dalla precedente
formulazione normativa: a seguito della modifica dell'articolo 38 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni comma 6 che prevede
che:
<<Ai fini del rilascio dei
nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze
previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni>>
l'allegazione
dei nulla osta non è più necessaria per l'ottenimento della licenza:
precedentemente era necessario il possesso del nullaosta per ottenere la
licenza, ora il rapporto tra licenza e nulla osta è stato invertito.
Deve essere sottolineato che la comunicazione al Comune della copia dei
nullaosta serviva a verificare l'esistenza dei nulla osta per ogni apparecchio
installato per fini di pubblica sicurezza: questo controllo è superato dal
fatto che oggi è fatto obbligo di esporre il nulla osta su ogni apparecchio e
la mancata esposizione è punita con una sanzione specifica dall'art. 110
comma 9 lettera f):
<<nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni
non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da
500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio>>.]
[La scadenza è fissata al 15 dicembre 2009]
[Il numero di apparecchi installabili viene calcolato
in base ai metri quadri di superficie e varia a seconda della tipologia di
locale (bar/esercizi pubblici; ristoranti; stabilimenti balneari, negozi di
gioco; sale giochi). Per i dettagli, andare alla sezione del sito "Documentazione
Generale" alla voce "Contingentamento
Apparecchi".]
[La normativa che prevede
l'imposizione di un limite massimo di installabilità degli apparecchi non può
che rivolgersi a tutti titolari di licenze degli esercizi in cui è
possibile l'installazione e costituisce una limitazione e detta delle
prescrizioni aggiuntive imposte nel pubblico interesse dall'Autorità di
pubblica sicurezza.
Inquadrata la normativa come limitazione della licenza, ne consegue sul piano
sanzionatorio, in caso di violazione, l'applicazione delle previsioni
di cui agli dell'art. 17-bis c. 1 e 2 del Tulps (che prevede una sanzione
amministrativa da ¤ 516,00 a ¤ 3.098,00 con PMR di ¤ 1.032,00).
Conseguenze ulteriori si realizzano solo in caso di mancata ottemperanza
all'obbligo di adeguamento che segue l'eventuale rilevamento della sanzione
amministrativa]
[La legge prevede che sia stabilito il
numero massimo di apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell'art. 110 Tulps.
Non è stabilito
alcun limite massimo per altre tipologie di apparecchi da
gioco che non rientrano in nessuna di tale categoria e per le quali, quindi, il
giudizio del legislatore di non previsione di un tetto massimo ben si giustifica
per l'assenza di rischi di abusi legati alla loro permanenza in esercizio, e
la cui destinazione a particolari tipologie di utenza ne fa desumere con
certezza la innocuità.
Ci si riferisce agli
apparecchi di tipo meccanico ed elettromeccanico (c.d. AM), disciplinati in
materia fiscale e, a titolo esemplificativo, indicati negli atti attuativi
fiscali emanati da Aams che ne differenziano gli imponibili forfettari a seconda
delle caratteristiche degli stessi e della loro rilevanza commerciale.
In questo caso viene
immediatamente in rilievo che laddove sia prevista una regola che obbliga
alla differenziazione dell'offerta di gioco con l'applicazione di
tipologie di gioco diverse rispetto a quelle di cui all'art. 110 c. 6, il
relativo obbligo può essere assolto mediante l'installazione del numero
previsto di apparecchi diversi con riferimento tanto alla tipologia di cui al
comma 7 quanto alla tipologia AM.
Sulla differenza tra le
tipologie si rinvia al contenuto della circolare 2/COA/DG/2003 del 10
aprile 2003.]
[Per quanto attiene l'individuazione dei
luoghi in cui è possibile procedere alla installazione di apparecchi di cui al
comma 6 e 7 dell'art. 110 Tulps, mentre precedentemente era previsto che "L'installabilità
degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera B, del presente
articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai
sensi degli articoli 86 o 88", ora si ammette l'installazione in una
sfera molto più ampia di luoghi, comprendendo "aree aperte al pubblico"
oltre che "esercizi commerciali".
L'art. 110 Tulps c. 3:
<<L'installazione degli apparecchi
di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed
associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente
agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche
ed amministrative vigenti>>.
La novella operata dalla
stessa legge dell'art. 86 c. 3 Tulps prevede l'obbligo della licenza per
la gestione per ognuno dei luoghi in cui è possibile l'installazione, con la
clausola di chiusura di cui alla lettera C del medesimo comma: «la licenza
è altresì necessaria: (...) c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o
secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre
aree aperte al pubblico od in circoli privati»]
[La procedura avviene tramite il concessionario di rete allo
scopo di ottenere l'uscita dal mercato dell'apparecchio e prevede 1)
restituzione del nulla osta di messa in esercizio al concessionario; 2)
richiesta ad Aams da parte del concessionario del saldo del conteggio del Preu
dell'apparecchio; 3) accettazione della dismissione da parte di Aams - una
volta effettuate le opportune verifiche - che ne darà notizia al
concessionario che a sua volta informerà il gestore.
Trascorsi 10 giorni
(necessari a rendere possibili i controlli sulla scheda) dalla notizia
dell'accettazione della dismissione da parte di Aams, il gestore ha la
possibilità di rottamare la scheda dell'apparecchio
Qual è la procedura da
seguire per la rottamazione delle AWP dimesse?
[
Se
gli apparecchi sono già dismessi e sono trascorsi i 10 giorni dalla
comunicazione inviata dal concessionario è possibile - ma non obbligatorio -
procedere alla rottamazione (con la procedura prevista per lo smaltimento dei
rifiuti speciali dalla normativa vigente in materia di rifiuti). In questo caso
è consigliabile specificare i codici identificativi delle schede di gioco COD
ID nella bolla o ricevuta di ritiro che, per legge, chi ritira i rifiuti
speciali deve compilare e rilasciare.
Di solito conviene rottamare
la sola scheda in previsione di un reimpiego del mobile che ha un valore
comunque rilevante e che può essere rivenduto a chi poi lo trasforma e rivende
o può essere consegnato a un costruttore in conto trasformazione e dar luogo
alla nascita di un nuovo apparecchio (nuovo COD ID) recuperando il valore del
mobile]
[I certificati relativi ai comma 6 si ritirano presso AAMS, Via della Luce a
Roma, Ufficio 12, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12.
I certificati relativi ai comma 7 si ritirano presso la
stessa sede, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30
Gli associati Sapar possono incaricare al ritiro la
propria associazione richiedendo in Segreteria il fac-simile di delega]
[Le smart card si ritirano presso AAMS, Via della Luce a Roma, Ufficio 12,
nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12.
Gli associati Sapar possono incaricare al ritiro la propria associazione
richiedendo in Segreteria il fac-simile di delega.]
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L'esenzione IVA si applica
sia per il gestore che per l'esercente?
[
L'attività
di raccolta del gioco tramite apparecchi di cui al comma 6 è da considerare
esente ex art. 10 della legge Iva in quanto attività riservata allo Stato, che
la esercita mediante concessionari: si tratta quindi di esenzione oggettiva e non soggettiva (lo stesso concessionario
laddove compia attività assoggettate ad Iva, diversa quindi dalla raccolta di
giocate, è comunque tenuto al versamento dell'imposta, con i limiti di
indetraibilità del regime fiscale applicabile).
La
norma della finanziaria del 2005 all'art. 1, comma 497, della legge n. 311 del
2004, estende l'applicabilità della esenzione anche
"ai rapporti
tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi
incaricati della raccolta stessa" (siamo sempre in ambito di esenzione
oggettiva, sono esenti i "rapporti" e non i soggetti e si sottolinea
che si tratta di "terzi" e non di "terzo").
Stante la problematica individuazione dell'ambito di applicabilità
della esenzione sulle basi appena riassunte, la successiva finanziaria del 2006
delegava Aams ad indicare (art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.
266) "i requisiti che devono possedere i
terzi eventualmente incaricati della
raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive
modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano
all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati";
L'atto amministrativo con cui Aams ha adempiuto alla delega è il
c.d. "Decreto terzi raccoglitori" - Decreto Ministero dell'Economia e
delle Finanze del 17.05.2006 - che nel primo articolo indica le attività
(rimanendo correttamente sul piano della esenzione oggettiva e non soggettiva)
da considerare strumentali alla raccolta delle giocate (indica cioè le attività
omogenee, strumentali alla raccolta, in cui la raccolta si fraziona, e che
permettono di considerare il loro risultato in termini di ricavo riconosciuto a
favore degli incaricati ugualmente esente
da Iva) si deve intendere:
"c) per attività di
raccolta delle giocate, le attività strumentali all'offerta del gioco e, in
particolare:
1) le attività omogenee
consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni
per il funzionamento degli stessi presso i punti di vendita con modalità
conformi alle prescrizioni normative in materia;
2) le attività omogenee
consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del concessionario, a
scadenze concordate, dell'importo residuo"
In
sintesi, l'attività di raccolta è esente, si fraziona in altre attività che
sono compiute da un soggetti diversi dal concessionario - per incarico dello
stesso - e senza della quali non potrebbe realizzarsi la raccolta: in pratica il
gestore e l'esercente operano congiuntamente l'attività di cui al punto 2)
quando conteggiano e "dividono" l'incasso - essendo autorizzati dal
concessionario a farlo - e ognuno per la sua parte svolge l'attività di cui
al punto 1) il compito di far funzionare al meglio l'apparecchio con modalità
conformi alla disciplina vigente)]
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Come
viene calcolato il PREU?
[A
partire dal 2009, il Preu (Prelievo Erariale Unico) viene calcolato in
percentuale sul totale delle somme giocate (coin in) in base al seguente schema:
12,6% per una raccolta pari a quella del 2008;
o 11,6% per una raccolta superiore del 15% a quella del 2008;
o 9% per una raccolta tra il 40 e il 65% superiore a quella del 2008;
o 8% se superiore del 65% a quella del 2008]
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In
caso di furto dell'incasso, esiste la possibilità di richiesta di rimborso
delle somme versate a titolo di PREU al Concessionario?
[Il PREU
è dovuto in tutti casi, anche se l'incasso o l'intero apparecchio sono stati
rubati. L'importo rubato va registrato tra le perdite, ma la tassa va comunque
versata]
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A chi va
versato il PREU?
[Il gestore verserà il PREU direttamente al proprio concessionario che,
a sua volta, lo verserà ad AAMS.]
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Se
il Concessionario, per qualsiasi motivo, non dovesse versare il PREU, il gestore
è costretto a versarlo di nuovo?
[No. Una non corretta interpretazione della "responsabilità
solidale dei terzi incaricati alla raccolta", (statuita dall'art. 39-sexies
del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326), sostiene il contrario ma, a confermare in via
definitiva, a nostro avviso, l'inattendibilità della suddetta interpretazione
è la natura stessa di imposta indiretta del Preu, che, in quanto tale, colpisce
un'attività e quindi implica un prelievo fiscale a carico di un solo
soggetto, vale a dire il concessionario.
Pertanto, i cosiddetti raccoglitori sono estranei, in via di principio, al
rapporto tributario, che si istituisce esclusivamente tra il concessionario e
l'erario.]
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[Gli
imponibili fissati per l'anno 2009 sono i seguenti:
AM1 Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone,
ovvero affittati a tempo - ¤ 3.800,00
AM2 Elettrogrammofono
e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone
¤ 540,00
AM3 Apparecchi
meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio
balilla - bigliardini e apparecchi similari ¤ 510,00
AM4 Apparecchi
elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:
flipper - gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari ¤
1.090,00)
AM5 Apparecchi
meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero
affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi
similari ¤ 520,00
AM6 Apparecchi
elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco
a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari
¤ 1.630,00
Apparecchi
di cui all'art. 110 Tulps Comma 7, lett. A e lett. C.
Imponibile ¤ 1.800,00
ISI= ¤ 144,00 IVA= ¤ 180,00]
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Come
va assolta l'ISI?
[L'intera annualità va assolta entro il 16 marzo. Per le installazioni
effettuate dopo il 1°marzo si effettua il calcolo per dodicesimi.]
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Come
va assolta l'IVA?
[Gli importi, valgono per tutti i gestori che operino in regime di
forfait-intrattenimento ai sensi dell'art.74, comma 6, del DPR 633/972; per i
gestori che invece hanno optato per il regime iva-normale, l'iva si paga sugli
incassi, residuando la sola ISI da calcolare sull'imponibile]
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Quali sono gli
importi da versare alla SIAE per le esecuzioni musicali?
Gli importi fissati per il 2009 sono
Juke box digitale: ¤ 121,50 (annuale) - 72,90
(stagionale)
Video juke box ¤ 268,80 (annuale) - ¤ 172,10
(stagionale)
Piattaforma da ballo ¤ 95,50 (annuale) - ¤ 57,30
(stagionale)
Videogiochi console e playstation ¤ 39,40 (annuale)
I Soci Sapar hanno diritto ad una
riduzione del 30% sui juke box e del 25% sui videojuke box
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Entro quando
si versano i tributi Siae?
Entro il 28 febbraio di ogni anno.
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Come
iscriversi alla Sapar?
Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo
scaricabile da internet e inviarlo via fax, mail o posta alla Segreteria,
corredato della fotocopia dell'iscrizione alla Camera di Commercio (che si può
inviare anche in un secondo momento) e la fotocopia del pagamento di 250 euro.
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Quando
scade l'iscrizione alla Sapar?
L'iscrizione scade il 31 dicembre di ogni anno, a
prescindere dalla data di iscrizione.
Il tesseramento per l'anno successivo viene aperto
ufficialmente a durante l'Enada di Roma nel mese di ottobre.
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Come
effettuare il pagamento?
Tramite bonifico: IBAN IT64 Q030 6903 2191 0000 0002 889
Tramite c/c postale: C/C Postale n. 42103002
Direttamente alla Segreteria Sapar nella sede di Roma o
allo stand allestito alle fiere
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Come
abbonarsi alla Rivista Automat?
L'abbonamento per l'Italia è di 77,50 Euro, pagabili
tramite bonifico bancario:
IBAN IT 09 J030 6903 2191 0000
0002 890 - benefciario SAPAR
O conto corrente postale n.
36765006 intestato a Rivista Automat Via di villa Patrizi 10, 00161 Roma
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Aggiornato il: 31-07-09
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